|
Principi generali che regolano la partecipazione allo SFOP
1. Cofinanziamento
Lo SFOP opera secondo il principio del cofinanziamento: l’amministrazione del paese interessato deve sempre contribuire al finanziamento dei progetti. Inoltre, se l’aiuto comunitario si riferisce a un investimento, il beneficiario, singolo individuo o società, deve apportare un suo proprio contributo.
2. Intervento diversificato secondo le regioni
Conformemente alla politica comunitaria dei fondi strutturali, lo SFOP interviene sull’intero territorio dell’Unione Europea.
Le azioni strutturali che possono essere finanziate dallo SFOP e che rientrano nell’Obiettivo n. 1 dei fondi strutturali (Obiettivo n. 1: promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo) sono oggetto di un Programma Operativo Nazionale (PON PESCA). Le azioni strutturali che sono al di fuori dell’Obiettivo 1 sono oggetto di un Documento Unico di Programmazione (DOCUP).
I tassi d’intervento sono diversi a seconda che si tratti di regioni che rientrano nell’Obiettivo 1 ovvero al di fuori dell’Obiettivo 1.
Nell’ambito dell’Obiettivo 1 rientrano le seguenti regioni: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. (LINK POR).
Al di fuori dell’Obiettivo 1 rientrano le seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto e Umbria. Pertanto la percentuale di contributo di spesa per ogni misura varierà a seconda dell’obiettivo di appartenenza.
I beneficiari dello SFOP sono soggetti collettivi, pubblici o privati (ad esempio comuni o gruppi di comuni, camere di commercio), soggetti economici, singoli individui e imprese (imprese artigianali, piccola e media impresa, ecc.), pescatori e altri lavoratori del mondo della pesca. |